La formazione del Datore
di Lavoro
con compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (DL SPP)
L’Accordo Stato Regioni firmato 21/12/2011 (clicca qui)
stabilisce per il Datore di Lavoro che vuole assumere
anche il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda
l’obbligo di frequentare un corso di formazione
specifica in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro
Naturalmente, la durata del corso e il relativo
contenuto variano in funzione della tipologia del
rischio, definito in base al settore ATECO 2007 di
appartenenza, e precisamente:
- Rischio BASSO 16 ore
- Rischio MEDIO 32 ore
- Rischio ALTO 48 ore
L’Accordo, inoltre, all’art. 7 dell’Allegato A,
specifica che i Datori di Lavoro con compiti di
Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (DL
SPP) sono tenuti ad aggiornarsi nel corso del
quinquennio successivo frequentando corsi di
aggiornamento della durata, anche in questo caso
variabile in funzione del rischio, così definita:
- Rischio BASSO 6 ore
- Rischio MEDIO 10 ore
- Rischio ALTO 14 ore
Nella normativa, inoltre, è presente la nota transitoria
relativa a tutti i Datori di Lavoro che svolgevano i
compiti di RSPP prima dell’entrata in vigore
dell’Accordo, per i quali prevede che nel quinquennio
successivo all’entrata in vigore frequentino il percorso
di aggiornamento specifico per il proprio livello di
rischio. Il termine ultimo per questo aggiornamento è
quello dell’11 gennaio 2017, appena trascorso.
I DL SPP sono pertanto tenuti a controllare la loro
situazione rispetto al percorso formativo e/o di
aggiornamento per non incorrere nelle sanzioni previste
dalla norma.
A definire dettagliatamente i casi in cui il Datore di
Lavoro può svolgere i compiti di RSPP è l’Allegato II
del DLgs 81/08, che qui riportiamo sinteticamente:
- Aziende artigiane e industriali (ad esclusione di
quelle previste dal DPR n. 75 del 17/5/1988 e ss.mm.)
fino a 30 Lavoratori.
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori.
- Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori.
- Altre aziende fino a 200 Lavoratori.
I Datori di Lavoro che rientrano in questa casistica
possono quindi svolgere direttamente il ruolo di
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
della loro azienda.